Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure in  materia  di  pianificazione  della  qualita'  dell'aria  e
               limitazioni della circolazione stradale 
 
  1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del  10  novembre  2020  ((nella  causa
C-644/18)) e del 12 maggio 2022 ((nella causa C-573/19)), le  regioni
Piemonte, Lombardia,  Veneto  e  Emilia-Romagna  provvedono,  ((entro
dodici  mesi))  dalla  data  di  entrata  in  vigore  ((del  presente
decreto)), ad aggiornare i rispettivi piani  di  qualita'  dell'aria,
modificando ove necessario i relativi provvedimenti  attuativi,  alla
luce dei risultati prodotti dalle  iniziative  gia'  assunte  per  la
riduzione delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto  dal
comma 2. 
  2. ((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma  1,  le  regioni
possono  disporre  la  limitazione  strutturale  della   circolazione
stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il
31 marzo  dell'anno  successivo,  delle  autovetture  e  dei  veicoli
commerciali di categoria N1, N2  e  N3  ad  alimentazione  diesel  di
categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre  2024.))
Con  il  provvedimento  con  cui  si  dispone  la  limitazione  della
circolazione stradale, si indicano  ((e  si  motivano))  le  relative
deroghe, ((fermo restando che le regioni escludono dalle  limitazioni
previste dal presente  comma  i  veicoli  ricadenti  nelle  categorie
esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della  strada,
di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.))   La
limitazione di cui al primo periodo si  applica  in  via  prioritaria
alla  circolazione  stradale  nelle  aree  urbane  dei   comuni   con
popolazione superiore a 30.000  abitanti  presso  i  quali  opera  un
adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti  in  ((zone
nelle quali)) risulta superato uno  o  piu'  dei  valori  limite  del
materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.  A  decorrere
dal 1° ottobre 2025, la limitazione ((strutturale)) alla circolazione
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e  N3
ad alimentazione ((diesel di categoria «Euro  5»))  e'  inserita  nei
((piani di qualita')) dell'aria delle Regioni di cui al comma 1,  che
adottano i relativi provvedimenti attuativi nel  rispetto  di  quanto
previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma. 
  2-bis. ((Le regioni di  cui  al  comma  1  possono  esentare  dalle
limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli  commerciali
di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3»  monofuel
o  bifuel  alimentati  con  i  carburanti   alternativi   individuati
nell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n. 257.)) 
  2-ter. ((Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la circolazione sul  territorio  nazionale  dei  veicoli
storici  di  cui  all'articolo  60  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di  cui  al  primo
periodo  sono  individuate  in   particolare   adeguate   percorrenze
chilometriche nonche' le modalita' di accesso di  tali  veicoli  alle
aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al  comma  2
del presente articolo.)) 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della  strada),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 1992, n. 114, S.O.: 
                «Art. 6 (Regolamentazione  della  circolazione  fuori
          dei centri abitati).  -  1.  Il  prefetto,  per  motivi  di
          sicurezza  pubblica  o  inerenti   alla   sicurezza   della
          circolazione, di tutela della salute, nonche' per  esigenze
          di carattere militare puo',  conformemente  alle  direttive
          del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,
          sospendere temporaneamente la circolazione di  tutte  o  di
          alcune categorie di utenti sulle  strade  o  su  tratti  di
          esse.  Il  prefetto,  inoltre,  nei  giorni  festivi  o  in
          particolari altri giorni fissati con  apposito  calendario,
          da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, puo'  vietare  la  circolazione  di  veicoli
          adibiti  al  trasporto  di  cose.  Nel   regolamento   sono
          stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          a), del  decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257
          (Disciplina di attuazione della  direttiva  2014/94/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  ottobre  2014,
          sulla   realizzazione   di   una   infrastruttura   per   i
          combustibili  alternativi),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O.: 
                «Art. 2  (Definizioni  (Attuazione  dell'articolo  2,
          paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE)). - 1. Ai fini del
          presente decreto, si intende per: 
                  a) combustibili alternativi: combustibili  o  fonti
          di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
          fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
          trasporto   e   che   possono    contribuire    alla    sua
          decarbonizzazione e migliorare  le  prestazioni  ambientali
          del   settore   trasporti.   I   combustibili   alternativi
          comprendono anche: 
                    1) elettricita'; 
                    2) idrogeno; 
                    3) biocarburanti, quali definiti all'articolo  2,
          comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3  marzo  2011,
          n. 28; 
                    4) combustibili sintetici e paraffinici; 
                    5) gas naturale, compreso il biometano, in  forma
          gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
          e  liquefatta,  denominato  gas  naturale  liquefatto,   di
          seguito GNL; 
                    6)  gas  di  petrolio  liquefatto,   di   seguito
          denominato GPL;» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  60  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
                «Art. 60  (Motoveicoli,  ciclomotori,  autoveicoli  e
          macchine  agricole  d'epoca  e  di  interesse   storico   e
          collezionistico iscritti negli  appositi  registri).  -  1.
          Sono considerati appartenenti alla  categoria  dei  veicoli
          con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i  ciclomotori,
          gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca,  nonche'  i
          motoveicoli, gli autoveicoli  e  le  macchine  agricole  di
          interesse storico e collezionistico. 
                2. Rientrano nella categoria dei  veicoli  d'epoca  i
          motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e  le  macchine
          agricole cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla  loro
          conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
          della   salvaguardia   delle   originarie   caratteristiche
          tecniche specifiche della  casa  costruttrice,  e  che  non
          siano adeguati  nei  requisiti,  nei  dispositivi  e  negli
          equipaggiamenti alle  vigenti  prescrizioni  stabilite  per
          l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono  iscritti
          in  apposito  elenco   presso   il   Centro   storico   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri. 
                3. I veicoli  d'epoca  sono  soggetti  alle  seguenti
          disposizioni: 
                  a) la  loro  circolazione  puo'  essere  consentita
          soltanto in occasione di apposite manifestazioni  o  raduni
          autorizzati, limitatamente  all'ambito  della  localita'  e
          degli  itinerari  di  svolgimento  delle  manifestazioni  o
          raduni. All'uopo i veicoli,  per  poter  circolare,  devono
          essere  provvisti   di   una   particolare   autorizzazione
          rilasciata dal competente ufficio del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
          localita' sede della manifestazione  o  del  raduno  ed  al
          quale  sia  stato  preventivamente  presentato,  da   parte
          dell'ente  organizzatore,  l'elenco  particolareggiato  dei
          veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
          validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
          massima consentita in relazione alla garanzia di  sicurezza
          offerta dal tipo di veicolo; 
                  b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve
          essere  comunicato  al   Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al  comma
          2. 
                4.  Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli   e
          autoveicoli di interesse storico  e  collezionistico  tutti
          quelli di cui risulti  l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti
          registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
          Romeo, Storico FMI. 
                5. I veicoli di interesse storico  o  collezionistico
          possono  circolare  sulle  strade  purche'   posseggano   i
          requisiti previsti per questo tipo di veicoli,  determinati
          dal regolamento. 
                6.  Chiunque  circola  con  veicoli   d'epoca   senza
          l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero  con  veicoli
          di cui al comma 5 sprovvisti  dei  requisiti  previsti  per
          questo tipo di veicoli dal regolamento,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          87 ad euro 344 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 ad
          euro 173 se si tratta di motoveicoli.»